La più grande debolezza della violenza è l'essere una spirale discendente che da' vita proprio alle cose che cerca di distruggere. Invece di diminuire il male, lo moltiplica. Martin Luther King

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BRUSCIANO: CONCORSI E APPALTI...RINVIO A GIUDIZIO PER L'ARCH. PAOLO FRESCHI ..FUNZIONARIO CAPO UFF. TECNICO...
(del 26/05/2011 @ 10:02:31, in MioBlog, cliccato 5848 volte) View blog reactions
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# 1
MA CHE SUCCEDE CONCORSI PILOTATI E GARE DI APPALTI TRUCCATE,IL TUTTO SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI....FERMATELI
Di BABY  (inviato il 26/05/2011 @ 10:16:31)
# 2
26/05/2011

Tangenti/Reggio Calabria
Gare truccate, fermati in otto

È un vero e proprio terremoto giudiziario l'inchiesta che ha portato all'arresto di impiegati e funzionari dell'Ufficio urbanistica del Comune di Reggio Calabria e professionisti della città accusati di aver velocizzato pratiche edilizie in cambio di denaro. Ieri gli agenti della squadra mobile hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere Giuseppe Melchini, 55 anni, architetto; Pasquale D'Ascoli, 55 anni, geometra e Giuseppe Chirico, 56 anni, geometra, tutti dipendenti del comune di Reggio Calabria. Ai domiciliari, invece, in cinque tra dipendenti comunali e professionisti.

Tangenti/Cassano d’Adda
In carcere l’ex sindaco Sala (Pdl)

Bufera politico-giudiziaria a Cassano d'Adda, uno dei comuni dell'hinterland milanese che si prepara al ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco. L'ex sindaco, invece, ieri è finito in carcere, assieme a un ex assessore e a un ex consigliere comunale, per un giro di mazzette pretese e pagate da alcuni imprenditori della zona in cambio di specifiche varianti al piano regolatore generale e per ottenere ritocchi. Ad arrestare Edoardo Sala, ex primo cittadino del Pdl, l'ex assessore ai Lavori pubblici Alessandro Casati e l'ex consigliere Paolo Casati, sono stati i militari della Guardia di Finanza di Milano.

Toh, che strano, eppure tutto questo non mi giunge nuovo, ma fosse che Reggio Calabria e Cassano d’Adda sono gemellate con Brusciano.
Ora mi domando e dico : se in quei due comuni hanno arrestati per queste fetenzie, come mai a Brusciano dove le stesse fetenzie anzi anche peggiori avvengono tutti i giorni non scattano le manette?
Mi pongo la domanda ma non so darmi la risposta. Cosa dire San Nola, San Mancuso pensateci voi.

Di Anonimo  (inviato il 26/05/2011 @ 14:27:49)
# 3
QUI RADIO BRUSCIANO ( LA VOCE DELL’INSOFFERENZA)

Rieccomi a Voi, dopo un lasso di tempo abbastanza ampio riprendere è sempre un po’ difficoltoso, anche perché a quanto sembra i guerrieri stanchi (tizi dell’U.T. per chi non lo capisse) si sono concessi una breve tregua (pausa di riflessione sulle malefatte perpetrate) infatti all’albo pretorio non risultano rilasciati più p.d.c. da un bel po’ di tempo (vuoi vedere che tutto dipende dal periodo di malattia del grande architto capo?).
Nonostante questo però una qual cosina salta agli occhi e spontanea sorge la domanda che logicamente vorrebbe una risposta. Perché dal p.d.c. n 39 (pubblicato) si passa direttamente al n 42 (pubblicato) saltando a pie pari il 40 e 41? Cosa si è voluto nascondere? Fatecelo sapere.
Inoltre perché questo cosiddetto albo pretorio già martoriato e bistrattato nonché monco viene privato di atti che per legge debbono essere pubblicati (signori comunali rileggetevi la nota del Prefetto).
Pausa riflessiva generativa di domanda a cui non si riesce a dare una risposta:
Considerato che, a detta del n 1 bruscianese, al comune vi sono i più bravi, valenti e preparati (logicamente perché supinamente accettano ed eseguono ogni suo comando) ingegneri, architetti e geometri del nostro paese (di questo, del come e del perchè né parleremo qualche giorno) come si spiega il rilascio della maggior parte dei p.d.c. (che tra l’altro non producono lavoro in quanto già ultimati)? certo che bisogna essere di un’incultura ciclopica per non capire che quanto generato da menti ottenebrate non è altro che un continuo mercimonio della pubblica funzione con qualche piccolo “favore o piacere†dai risvolti illeciti per turare la bocca di eventuali “malelingue†che blaterando potrebbero creare qualche piccolo disturbo, persone che in un tempo non lontano sembravano impegnati nella difesa dei servizi pubblici comunali, contro la devastazione del territorio, per una buona, corretta e moderna amministrazione e che ora per questi cosiddetti piccoli “favori o piaceri†supini hanno leccato la mano al n 1.
Certo che Bertoldo ha fatto scuola (?)
Alla prossima quando tratteremo un argomento abbastanza scottante, di che trattasi? Da voce e popolo sembra che qualcuno stia prendendo in considerazione l’applicazione del piano casa anche ai fabbricati in costruzione o ancora da costruire, certo che la programmazione criminosa-tangentistica (o magna magna come diceva don Liborio occhialone) non ha limite.
Ciao.
“ Sito controllato. Bene e speriamo che sia vero e che tengano conto di questi piccoli ingiuci che tanto ingiuci non sono.
Di Anonimo  (inviato il 29/05/2011 @ 19:57:22)
# 4
QUI RADIO BRUSCIANO ( LA VOCE DELL’INSOFFERENZA)
Arieccomi:
Ci risiamo!!!!!!!!!!!!!
Il nostro paese urbanisticamente già nato povero e negli ultimi decenni sconquassato, violentato, stuprato in ogni suo residuo architettonico da una “maniata†di ………… (censura e libera interpretazione) subirà l’ennesima (forse ultima per esaurimento del già povero patrimonio urbanistico di un certo pregio) violenza urbanistica.
A chi toccherà questa volta? Semplice alla masseria De Ruggiero e copp’ ultimo e forse unico residuo esempio di splendida architettura del XVIII secolo (chiedo scusa per la mia ignoranza e per qualche inesattezza ma la storia dell’arte non è stato mai il mio forte sin dal tempo del liceo, spero di farmi capire) ove soggiornò a lungo Guido De Ruggiero:
Come ? Da quello che si riesce a capire dal cappello trattasi di ristrutturazione edilizia e fin qui nulla da eccepire sempre che effettivamente trattasi di una ristrutturazione conservativa, quello che preoccupa è il recupero del sottotetto ai fini abitativi.
Ora, dall’analisi della documentazione fotografica riportata nel sito, risulta evidente che il sottotetto oggetto di intervento futuro per caratteristiche non è rispondente alla L.R. 19/2009 in quanto sia l’altezza minima che quella media sembrano risultare inferiore a quella regolamentare quindi per rientrare nelle altezze stabilite si devono abbassare i solai intermedi con tutto ciò che è correlato e quindi addio all’attuale profilo architettonico, inoltre è bene ricordare che detto palazzotto gentilizio anche se non soggetto a nessun vincolo dalla sopraintendenza ricade nella cosiddetta zona A, zona storica ove detti interventi non sono consentiti.
RIFLESSIONE : Il nostro paese ormai di rilevanza storica-urbanistica non ha più quasi niente anzi di questo passo quel poco che resta scomparirà a tal fine qualche anno fa, forse in un momento di lucidità del grande amministratore, fu approvato un secondo progetto per il recupero della masseria naturalmente senza alcun seguito.
(stralcio articolino per vantarsene )
Masseria De Ruggiero: cominciano i lavori per la riqualificazione
A Brusciano via al progetto di recupero per la Masseria De Ruggiero: il piano è firmato dall'Amministrazione comunale.
•

La Giunta guidata dal sindaco Angelo Antonio Romano approva il nuovo progetto preliminare per il recupero della Masseria De Ruggiero: il piano originario è stato ampliato e integrato grazie a ulteriori finanziamenti provenienti dell'agenzia locale di sviluppo dei Comuni a Nord Est di Napoli Città del Fare.
L'importo complessivo del progetto è di 1,2 milioni di euro a fronte del precedente che disponeva di un fondo di appena 250mila. La copertura finanziaria è coperta al 21 per cento da fondi derivanti dalla vendita di lotti dell'area Pip (250mila euro), mentre la maggioranza dei finanziamenti proviene dal Patto aggiuntivo per l'occupazione della Città del Fare.
La masseria De Ruggiero attualmente versa purtroppo in uno stato di totale degrado. I solai sono quasi tutti demoliti, alcune strutture architettoniche interne ed esterne si trovano in uno stato di fatiscenza. Il progetto preliminare prevede il recupero funzionale ed architettonico della struttura, dimora dello storico e filosofo Guido De Ruggiero, che fu ministro della Pubblica Istruzione del primo Governo della Repubblica Italiana.
L'intervento, in particolare, sarà mirato al consolidamento delle strutture e alla nuova sistemazione degli ambienti interni, cercando di conservare i particolari architettonici di rilevanza storica. La struttura recuperata diverrà un centro multiservizi per le attività culturali. "La Masseria - sottolinea il sindaco Angelo Antonio Romano - costituisce un importante bene storico e artistico per Brusciano, città che ha dato i natali a Guido de Ruggiero. Stiamo già procedendo all'esproprio dell'immobile: dopo questa fase cominceranno i lavori che consegneranno alla città una testimonianza per la tutela della nostra identità storica e culturale".
OGGI COSA E’ CAMBIATO? ANZI COSA E’ SUCCESSO? MEDITATE GENTE.



Guardando la fotografia della masseria ti viene spontaneo dire:
COME ERI BELLA. CHE FINE FARAI? DATEVI UNA RISPOSTA EGREGI MERCIMONISTI E VOI ONESTI (SIC) BRUSCIANESI.

A quanto sembra il cambio ai vertici dell’u.t. non ha portato granchè di nuovo anzi si potrebbe quasi dire che questo è peggio dell’altro, certo che dopo un’abbuffata di p.d.c. seguita da una lunga stasi ecco il “coppolone†cosa dobbiamo aspettarci domani?
Per adesso si sa solo che all’albo pretorio nella sezione p.d.c. vi è un solo permesso del 2010 quello relativo alla masseria, a proposito ma quei due permessi mai pubblicati cosa riguardano? Da chi sono caldeggiati? Che ne dite meritiamo una risposta?
Alla prossima.
Ciao






Di Anonimo  (inviato il 30/06/2011 @ 13:40:05)
# 5
QUI RADIO BRUSCIANO ( LA VOCE DELL’INSOFFERENZA)

La volta scorsa vi lasciammo con un condizionale, riferendoci al nuovo capo dell’u.t. “si potrebbe quasi dire chisto è peggio dell’altro†oggi si può tranquillamente affermare, togliendo il “si potrebbe†solo “chisto è peggio dell’altro†in quanto non solo né garantisce la continuità delinquenziale anzi la garantisce in maniera peggiorativa dimenticando anche i rinvii a giudizio che ad oggi ha collezionato.
Cosa intendiamo dire?
Va buò, prima di passare all’analisi di parte di quanto pubblicato all’albo pretorio on-line, permetteteci un piccolo sfogo: va bene, e l’ammettete anche voi candidamente, che questo essere, riuscito ad arroccarsi su di un cantero (attualmente solo così può essere denominata la poltrona di sindaco a Brusciano) vi ha infilati, prendendovi per i capelli e per le tasche, in quella cloaca che è l’ufficio tecnico altrimenti poveri cristi, postulanti eravate e tale sareste rimasti ovvero una maniata di pezzoserventi. Ora se non eseguite supinamente a quando comandato, sapete bene a cosa andate incontro, però “stateve accorte, quann a nave affonna non è o vero che o cumandante è l’ultimo a lasciarla, i tempi de-amicissiani sono finiti da un pezzo anzi esso (il burla per chi non avesse capito) scaricherà tutti per la propria salvezza ora ricordate che anche a Nola, anche se lenta, esiste una giustizia che prima o poi prescrizioni e non porterà a termine il suo compito.
Torniamo al serio, in attesa di sapere qualcosa sui famosi e datati p.d.c. 40-41 (si inciucia già di qualcosa, vero capo?), freschi freschi sono stati sfornati un paio di p.d.c. applicando la legge regionale 01/2011 (piano casa). Signori si gioca, finalmente ci siamo, si da inizio al mercimonio sfrenato perché di tale si tratta, una coppia da giocare ovvero due su due.
Il primo, il n 47, una variante ampliamento volumetrico di un fabbricato in costruzione probabilmente plurifamiliare e non uni-bifamilare e ora nascosto dalla sibillina dizione “civile abitazioni ed uffici†in modo tale che probabilmente le civili abitazioni sono due ma nella richiesta originaria quant’erano le civili abitazioni?, comunque questo è relativo anche se gravissimo, ma volete mettere l’applicazione dell’ampliamento del 20%, in deroga alle norme, di un fabbricato in costruzione ovvero applicare la legge su di un qualcosa non ancora esistente, ma siamo pazzi, questa è demenza totale anzi è atto delinquenziale e inoltre scusate ma al catasto cosa risulta (il fabbricato è accatastato?), è rispettata la misura minima del 70% abitativo del volume dell’edificio insomma è rispettata la legge?
Il secondo, il n 49, solito sottotetto con cambio di destinazione d’uso, che a differenza degli altri che già funzionali ovvero già tramezzati muniti di impianti e accessori vari, questo non è stato ancora ultimato a quanto sembra per il nuovo reggente dell’u.t. il fatto che la legge prevede “Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ………………†sia solo una bazzecola, una pinzillacchera tanto lui tutto capisce e interpreta.

E’ l’opposizione? Sta a guardare o a sperare?
L’opposizione di destra, di sinistra e di centro accusa, accusa la maggioranza, accusa la mancanza di democrazia, accusa il potere non democratico, gli intrighi, gli imbrogli, la corruzione ma non denuncia………….. possibile (anzi certo) che sotto, sotto, poco, poco, anche loro aspettano la chiamata, anche loro anelano la vile prebenda pecuniaria, anche loro tenderanno la mano e senza dignità si genufletteranno all’appollaiato sul cantero (indovinate chi è?), senza forze, senza potere, senza dignità ma solo con tanto bla-bla-bla come i tanti lazzari servi della gleba (si capisce chi si intende).

W GABER ovvero:

“E’ nato in un prato un fiore profumato, è nato in un prato un fiore delicato, è nato in un prato un fiore colorito, è nato in un prato un fiore già appassito, il fiore colorato è stato concimato, il fiore già appassito è stato trascurato, orbene affinché quel fiore non ci perda diamogli un po’ di MERDAâ€

BRUSCIANO : BRAMOSIA DI LEGALITA’
Ciao………………………..


Di Anonimo  (inviato il 21/07/2011 @ 13:38:50)
# 6
25/07/2011

Frattaminore.
La sentenza a sette anni dal blitz e dai 23 arresti tra politici e tecnici accusati di corruzione

Giuseppe Maiello Frattaminore.

Era l'alba del 24 gennaio del 2005 quando lo tsunami giudiziario travolse l'intera giunta di centro sinistra, trascinando nel vortice anche consiglieri comunali, tecnici e «faccendieri esterni»: grave l'accusa «associazione a delinquere finalizzata alla corruzione aggravata». In 23 finirono in manette, (due in carcere e 21 ai domiciliari), 3 a piede libero. L'altro ieri la sentenza del Tribunale, attesa dopo il cambio di ben 4 collegi giudicanti - potrebbe avere riflessi sulle elezioni comunali di primavera. Aldo Policastro, presidente dell'XI sezione, (gli altri due giudici sono Eliana Albanese e Stefania Riccio) ha disposto la condanna per 5 dei 22 imputati, (la posizione di uno venne stralciata). Per gli altri, invece, il magistrato ha deciso di «non doversi procedere per intervenuta prescrizione», (sono trascorsi 7 anni) infine ha assolto i 7 tecnici «per non aver commesso il fatto». I cinque condannati sono Antonio Liguori (6 anni di reclusione), Alberto Mormile, Salvatore Barbato e Fausto Coppi (4 anni di reclusione), tutti dovranno rispondere in solido per 100mila euro al comune, costituitosi parte civile. La quinta condanna, 2 anni, è per Giuseppe Russo, pena sospesa. Il giudice Policastro ha adesso 90 giorni di tempo per depositare le motivazioni, mentre gli interessati avranno 45 giorni per ricorrere in appello. Il blitz scattò nel gennaio del 2005, sulla scorta delle indagini, avviate nel 2002, dalla polizia di Frattamaggiore. Le indagini, scattate in seguito ad alcune minacce ascoltate dagli agenti dell'Uigos in margine ad un consiglio comunale avevano poi portato, sulla scorta di intercettazioni ambientali, all'individuazione di un comitato d'affari che controllava gli appalti, gestiva incarichi professionali, truccava gare intascando tangenti nel valore del 15% della commessa. Il blitz portò in carcere Antonio Liguori, ritenuto la mente, funzionario di partito e Giuseppe Russo, «faccendiere esterno». Ai domiciliari finirono il sindaco Massimo Del Prete, il vice sindaco Salvatore Barbato; gli assessori Giuseppe Barbato, Maurizio Barbato, Francesco Franzese, Alberto Mormile, Fausto Coppi e Giuseppe Gaudino, i consiglieri Giovanni Gaudino, Luigi Cirillo, Vincenzo Guida, Salvatore Petrillo, Giovanni Manzo; i tecnici, Carlo Mungiguerra, Carlo Lasala, Virginio Guida, Gaspare Crispino (posizione subito chiarita), Ferdinando Franzese, Pio Crispino e Felice Ruggiero, il tecnico comunale Antonio Chirico. © RIPRODUZIONE RISERVATA da IL MATTINO

a quando a Brusciano?
chi vò capì capisce.
Di il corvo  (inviato il 25/07/2011 @ 14:06:39)
# 7
CONDANNATO L'ARCH.PAOLO FRESCHI,del comune di brusciano!!!
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
VERBALE N. 121 del 20/09/2012
OGGETTO: Dipendente Arch. Paolo Freschi – Richiesta patrocinio legale
L’anno duemiladodici il giorno venti del mese di settembre alle ore 12,50 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata, nelle forme di
legge.
Presiede l’adunanza il Dr. Angelo Antonio ROMANO nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE
DR. ANGELO ANTONIO ROMANO SINDACO SI
SIG CARMINE GUARINO VICE - SINDACO SI
SIG. CARMINE SPOSITO ASSESSORE SI
SIG. CIRO INCORONATO ASSESSORE SI
SIG. DOMENICO ESPOSITO ASSESSORE SI
SIG. FRANCESCO MAIONE ASSESSORE SI
SIG. MARIA PARRELLA ASSESSORE SI
SIG. SALVATORE REGA ASSESSORE SI
Con l’assistenza del Segretario Generale Dr. Marco Caputo .
Il SINDACO assume la Presidenza., constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il Responsabile dell’Area Gestione Risorse Umane:
PREMESSO:
- che l’Arch. Paolo Freschi, già Dipendente a tempo determinato di questo Ente, con profilo
professionale di Funzionario Direttivo Tecnico, Responsabile dell’Area Urbanistica e
manutenzione, con nota prot. n. 25265 del 05/11/2009 faceva richiesta a questo Ente di patrocinio
legale, ai sensi dell’art. 28 del CCNL 14/09/2000, in relazione al verbale di contestazione / processo
verbale n. 104/09 – SIML elevato in data 14/10/2009 dalla ASL NA 3 Sud ex Na 4, Servizio Igiene
e medicina del lavoro UU. OO. Luoghi di lavoro - Acerra, comunicando, al contempo, di intendere
conferire il mandato all’Avv. Enrico Iossa, consulente legale di questo Ente;
- che trattandosi di problematiche collegate alla manutenzione degli edifici scolastici di proprietà
comunale e che, quindi, gli atti oggetto dei procedimenti erano da ritenersi direttamente connessi
all’adempimento di compiti d’ufficio e che non si rilevava alcuna condizione di conflitto di
interessi, con delibera di G. C. n. 179 del 05/11/2009, si prendeva atto favorevolmente della
richiesta di patrocinio legale, ai sensi dell’art. 28 del CCNL 14/09/2000, prot. n. 25265 del
05/11/2009 presentata dall’Arch. Paolo Freschi e si confermava il gradimento di questo Ente per il
conferimento del mandato all’avv. Enrico Iossa, consulente legale di questo Ente;
- che il Tribunale di Nola, con sentenza n. 964/2012 del 10/04/2012, ha rigettato il ricorso proposto
dall’Arch. Paolo Freschi;
PRESO ATTO della nota prot. n. 17924 del 14/09/2012, con la quale il professionista ha fatto
richiesta di patrocinio legale, ai sensi dell’art. 28 del CCNL 14/09/2000, al fine della proposizione
di appello alla sentenza;
DATO ATTO:
- che l’art. 28 del CCNL 14/09/2000, prevede che: “L’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed
interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei
confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e
all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista
conflitto di interessi, ogni difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente
da un legale di comune gradimentoâ€;
- che il comma 2 dello stesso prevede, inoltre, che:â€In caso di sentenza di condanna esecutiva per
fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la
sua difesa in ogni stato e grado del giudizioâ€;
DATO ATTO, infine:
- che con convenzione rep. n. 4771 del 19/01/2011 è stato conferito allo Studio Legale Iossa &
Associati avv. Iossa Enrico con studio in Napoli, l’incarico di assistenza - giuridico legale - anche in
sede extragiudiziale, al fine di esprimere pareri legali relativi a problematiche di natura
amministrativa e urbanistica, nonché ogni altra attività necessaria per l’espletamento dei
procedimenti di rilevanza giuridica concernenti l’attività dell’Ente;
- che nella citata convenzione sono stati definiti i patti e le condizioni che regolano lo svolgimento
dell’incarico in questione, relativo alla gestione del contenzioso;
PROPONE
di prendere atto favorevolmente della richiesta di patrocinio legale, ai sensi dell’art. 28 del CCNL
14/09/2000, prot. n. 17924 del 14/09/2012 presentata dall’Arch. Paolo Freschi, già Dipendente a
tempo determinato di questo Ente, con profilo professionale di Funzionario Direttivo Tecnico,
Responsabile dell’Area Urbanistica e manutenzione, per la proposizione di appello alla sentenza n.
964/2012 del 10/04/2012 relativa al verbale di contestazione / processo verbale n. 104/09 – SIML
elevato in data 14/10/2009 dalla ASL NA 3 Sud ex Na 4, Servizio Igiene e medicina del lavoro UU.
OO. Luoghi di lavoro - Acerra;
di confermare il gradimento di questo Ente per il conferimento del mandato all’avv. Enrico Iossa,
consulente legale di questo Ente.
Il Responsabile dell’Area Gestione Risorse
Umane
Istr. Dir. Antonio Di Maiolo
Di antonio f.  (inviato il 29/09/2012 @ 17:22:39)
# 8
REATI URBANISTICO-AMBIENTALI | 28 Settembre 2012
Occorre la VIA quando si eseguono grandi opere?
di Francesca Siccardi - Avvocato
La V.I.A. è uno strumento volto a tutelare l’ambiente nella sua accezione più ampia, vale a dire come sistema integrato che condiziona la qualità della vita dell’uomo anche in una proiezione futura. La disciplina della stessa V.I.A., quindi, non si limita alla sola tutela delle specie animali e vegetali, bensì considera l’importanza assunta dall’ecosistema anche ai fini del paesaggio e dell’habitat in cui le specie viventi e l’uomo si collocano.


(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 37051/12; depositata il 26 settembre)



La Cassazione si è pronunciata ieri a seguito del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello avverso la sentenza di appello, avente confermato l’assoluzione già affermata dal primo giudicante, relativamente ad un’imputazione per i reati di cui agli artt. 163, d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e 181, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
Il caso. In primo grado venivano condannati il Sindaco del Comune ed il responsabile del procedimento, in quanto colpevoli dei reati di cui all’art. 353, commi 1 e 2, c.p. (capo A), avendo essi favorito - illecitamente - una società per i lavori di realizzazione di un imponente complesso alberghiero; veniva, per contro, assolto il legale rappresentante di tale societa’ dai reati ex art. 163, d.lgs. 490/99 e 181, d.lgs. 42/2004 (capo B) per non essere il fatto previsto dalla legge come reato e dalla contravvenzione ex art. 734 c.p. (capo C) per non costituire tale fatto reato.
A seguito di appello, la Corte territorialmente adita dichiarava il non doversi procedere nei confronti dei due imputati appellanti, essendo intervenuta, medio tempore, la prescrizione e confermando, per il resto, la sentenza assolutoria di primo grado.
Veniva, quindi, proposto ricorso per cassazione da parte del Procuratore Generale, relativamente ai soli reati di cui al capo B, lamentando erronea applicazione di legge e vizio motivazionale.
La questione riguarda la costruzione di un grande complesso alberghiero, che si compone di 50mila metri cubi e 900 posti letto, che si colloca a ridosso di due aree protette di rilevante pregio paesaggistico ed ambientale.
Secondo il P.G., tale posizionamento avrebbe imposto l’espletamento di una procedura di valutazione ambientale e, in sua assenza, il nulla osta comunque concesso dal Sindaco, risulterebbe illegittimo e priverebbe di validità anche il successivo nulla osta rilasciato dalla Sovraintendenza provinciale. Il tutto a prescindere dalla valutazione di incidenza negativa per la realizzazione del complesso espressa dalla Regione, qualche mese piu’ tardi.
La Cassazione ritiene di dover accogliere, in parte, il ricorso, dal momento che la sentenza di secondo grado ha, con motivazione carente, limitato l’esame al solo profilo della rilevanza della procedura di V.I.A. (valutazione di impatto ambientale), in riferimento alla legittimità del provvedimento ed alla sussistenza del reato contestato, sorvolando sui differenti profili di illiceità degli atti amministrativi che il capo d’imputazione e l’atto di appello evidenziavano.
I Giudici di appello avrebbero dovuto valutare l’illegittimità’ del decreto sindacale e del conseguente provvedimento della Sopraintendenza provinciale, e ciò sia perché concesso in difformità ai vincoli gravanti sull’area, sia perché basato su un duplice falso ideologico.
Tali falsi sarebbero consistiti nel qualificare l’area come urbanizzata (mentre essa era in fase di completamento) e nell’attestare l’assenza di vincoli e limitazioni da parte dell’Autorità’ preposta, richiamando un previo provvedimento, che, invece, si riferiva ad altro immobile, peraltro situato in una non comparabile area del medesimo Comune.
Questi due vizi avrebbero privato di legittimità l’atto di assenso e la Corte di secondo grado ha errato, laddove non ha preso in considerazione quest’aspetto.
Ma la V.I.A. è necessaria? Prendendo le mosse dalla ratio ispiratrice delle Direttive Comunitarie che, recepite nel nostro ordinamento, si occupano di tutelare l’impatto che la realizzazione di grandi opere possa avere sul suolo, sull’aria, sul clima, sugli animali e sul paesaggio, è pacificamente ritenuto che la V.I.A. sia strumento atto a tutelare l’ambiente nella sua più lata accezione e, quindi, anche come sistema in grado di condizionare la qualità della vita dell’uomo. E tale impostazione pare appieno confermata anche dal d.lgs. n. 152/2006, testo di recepimento delle norme sovranazionali.
Il punctus prurens è comprendere se abbia ragione il P.G. ricorrente, secondo cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa in errore escludendo che il mancato rispetto degli obblighi riguardanti la V.I.A. integri condotta rilevante ai sensi dei reati come contestati, oppure no.
Gli Ermellini ritengono che, nel caso di specie, non sia applicabile la disciplina del d.lgs. 152/2006 e che spetti al giudicante di merito valutare concretamente se l’insediamento alberghiero in oggetto si collochi tra le opere necessitanti di preventiva V.I.A..
Essendo tale valutazione preclusa alla Corte di legittimità, la Sezione adita ha annullato la sentenza impugnata, rinviando ad altra sezione della medesima Corte di appello per un nuovo giudizio.

Come la mettiamo con la lottizzazione abusiva di via somma regolarmente sanata, e dei capannoni e case tutti regolarmente e fraudolentemente assentiti.
Anonimus

Di Anonimus  (inviato il 29/09/2012 @ 20:12:42)
# 9





News
29/09/2012

No ai contratti a tempo indeterminato per i dirigenti delle p.a.

Antonio G. Paladino

E’ nulla la clausola contenuta in un bando pubblico per l’assunzione di un dirigente a tempo determinato che permette, successivamente, allo stesso di essere convertito a tempo indeterminato. Oltre all’espressa previsione normativa, contenuta all’articolo 28 del testo unico sul pubblico impiego, si rileva che permettere una tale facoltà alle amministrazioni, violerebbe i principi di imparzialità e trasparenza cui deve essere improntata l’azione amministrativa della P.A. E’ quanto ha messo nero su bianco il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel testo della nota n.36924/2012, in risposta a una richiesta di intervento in tal senso formulata dall’Università di Salerno.

Secondo Palazzo Vidoni, il reclutamento dei dirigenti non contempla la possibilità di bandire concorsi a tempo determinato per l’accesso alla qualifica e di trasformarli successivamente i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Se così non fosse, prosegue la nota, la facoltà di trasformazione determinerebbe violazione dei principi costituzionali di imparzialità e trasparenza della p.a., traducendosi in discrezionalità della stessa amministrazione, con il rischio di operare delle scelte personalistiche. Senza tralasciare che, per il reclutamento dei dirigenti, una simile possibilità configgerebbe con i principi che regolano l’autonomia della dirigenza e la separazione delle competenze tra il vertice politico e quello amministrativo.

Anche se si dovesse sottolineare l’autonomia riconosciuta alle amministrazioni pubbliche di definire regolamenti concorsuali propri, così come prevede l’art.70, comma 13 del dlgs n.165/2001, gli stessi devono essere sempre coerenti con la Carta costituzionale e fondati sulla disciplina contenuta nella fonte di rango primario. Da queste considerazioni, la Funzione Pubblica rileva la nullità della clausola del bando di concorso che consente all’amministrazione di trasformare il contratto di lavoro da tempo determinato in indeterminato.

E, a voler completare il quadro negativo, Palazzo Vidoni sottolinea anche il divieto generale di conversione del rapporto contenuto all’articolo 36, comma 5 del citato T.U., nella parte in cui la violazione di disposizioni imperative riguardante l’assunzione di lavoratori da parte della P.A., non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le stesse, ferme restando le relative responsabilità e l’applicazione di sanzioni.

Meditate gente, meditate, aspettate e vedrete.

Anonimus


Di Anonimus  (inviato il 29/09/2012 @ 20:15:47)
# 10
Mi immagino, domani dopo la trasmissione "Report" andata in onda questa sera, i consiglieri di maggiornaza e non del comune di Brusciano, continuare a difendere il loro sindaco condannato, fieri di far parte di quella pletora di pecore belanti che osannano il puparo di turno e dire: avete visto, il nostro cuor di mamma non è l'unico politico ad essere condannato, ci sono anche tanti onorevoli.
E vedrete poi farvi eco altri come i vari frequentatori del circolo passo veloce, ridere e bearsi di sostenere il credo di cuor di mamma e di quel 10% dei condannati politici che siedono in parlamento.
Sono i vari ceuzo, pappone, zio Bruno, tutte brave persone che hanno avuto poco o nulla dalla politica: peccato che quel poco corrisponde per il ceuzo ad un posto in regione ed uno al comune (figlio), pappone, due impieghi al comune, un posto da comandante dei VVUU ed uno all'UTC (genero) e zio Bruno, dopo una lottizzazione (eredi pranzataro) un'altra su via Cucca quasi abusiva.
A questo nutrito gruppetto si è aggiunto una new entry, il vecchio direttore scolastico, il quale dopo la nomina del figlio, cacciato dal suo originario circolo ricreativo per "incoerenza politica", si è rifugiato in quello del passo veloce, anche lui oggi fiero sostenitore dopo essere stato tanto tempo, forse troppo, a digiuno e lontano da incarichi e prebende.

Di Nick  (inviato il 01/10/2012 @ 00:03:19)
# 11
UN NUOVO VESTITO FATTO SU MISURA? PER CHI? PRESTO SI SAPRA’.


COMUNE DI BRUSCIANO (PROV. DI NAPOLI)
Via Cucca,79
80031 - Brusciano - (Na)
Telefono 521822O
Fax 519O191
AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POST0 DI FUNZIONARIO TECNICO (CAT. D3) A TEMPO INDETERMINATO.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE RISORSE UMANE
VISTO il vigente “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei serviziâ€, approvato con Delibera di G. C. n. 235 del 23/12/2011;
VISTA la Delibera di G. C. n. 120 del 20/09/2012, ad oggetto: “Programma triennale fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014 – Modificaâ€, con la quale si è stabilita l’assunzione nell’anno 2013 di una figura professionale di Funzionario Tecnico (cat. D3);
VISTA la propria determinazione n. 666 del 28/09/2012, di approvazione dell’avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 (uno) posto appartenente alla categoria "D3" - profilo professionale di Funzionario Tecnico;
RENDE NOTO
E’ indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii. per la copertura di:
N. 1 POST0 DI FUNZIONARIO TECNICO (CAT. D3) A TEMPO INDETERMINATO
Art. 1 - Requisiti per l'ammissione
Alla procedura possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, sono in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, inquadrati nella categoria e profili professionale pari o corrispondente al posto che si intende coprire, ed in possesso dei seguenti requisiti:
1) TITOLO DI STUDIO:
a) vecchio ordinamento: Laurea in Ingegneria civile, ingegneria edile, architettura, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale o titoli equipollenti a norma di legge;
b) nuovo ordinamento: Laurea specialistica (LS) in ingegneria civile (classe 28/S), ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe 38/S), pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (classe 54/S), architettura ed ingegneria edile (classe 4/S), oppure laurea magistrale (LM) appartenente alla classe LM4 architettura ed ingegneria edile, LM23 ingegneria civile, LM35 ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM48 pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, o altra laurea equipollente a norma di legge;
c) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale;
2


2) inquadramento nella categoria giuridica D3 per i dipendenti del comparto Enti Locali, o in categoria o livello corrispondente per i dipendenti di comparti diversi. Per questi ultimi è richiesto un profilo professionale acquisito con esperienze lavorative analoghe al posto oggetto dell’avviso
3) Esperienza almeno biennale nel profilo posseduto
4) Non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti alla data di scadenza del presente avviso e di non avere procedimenti disciplinari in corso

Art. 2 - Presentazione della domanda - Termine e modalità
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, conformemente allo schema approvato con il bando, dovrà pervenire per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnata a mano all'ufficio protocollo generale del comune, entro il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Non saranno comunque prese in considerazione, anche se spedite a mezzo raccomandata, le domande che pervengano al Comune oltre il termine di cui sopra.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.
La domanda che dovrà essere compilata usando macchina da scrivere oppure penna nera o blu impiegando carattere stampatello maiuscolo, dovrà essere inviata o consegnata a mano in busta chiusa. Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente riportata la descrizione della procedura, indicata nell'art. 1 del presente bando, il nome e il cognome del candidato; ciò ai soli fini dell’inoltro della domanda all’Ufficio del Personale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità pena l'esclusione;
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza;
d) l’amministrazione di provenienza e la data di assunzione a tempo indeterminato;
e) la categoria la categoria giuridica o il livello di inquadramento;
f) il profilo professionale;
g) le mansioni, analoghe a quelle attinenti al posto, e il periodo in cui sono state espletate;
h) titolo di studi posseduto, data di conseguimento e votazione ottenuta;
i) di non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti alla data di scadenza del presente avviso e di non avere procedimenti disciplinari in corso
j) gli elementi di cui al successivo art. 3, oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio
k) l’indicazione dell’eventuale possesso di titoli che, a parità di punteggio, daranno diritto alla precedenza o preferenza,

Alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione di disponibilità da parte dell’Ente di provenienza al successivo rilascio del nulla osta al trasferimento.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e non necessita di autenticazione. 3

Art. 3 – Ammissibilità e valutazione delle istanze........

ECC.ECC..........................

RICORDATEVI PERO’ CHE ACERRA E GIUGLIANO SONO VICINE (COMMISSIONE DI ACCESSO E VERIFICA DI ATTI DA PARTE DELLA PROCURA DI NOLA CON RINVII A GIUDIZIO) E CHE:





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29/09/2012 8.00

No ai contratti a tempo indeterminato per i dirigenti delle p.a.

Antonio G. Paladino

E’ nulla la clausola contenuta in un bando pubblico per l’assunzione di un dirigente a tempo determinato che permette, successivamente, allo stesso di essere convertito a tempo indeterminato. Oltre all’espressa previsione normativa, contenuta all’articolo 28 del testo unico sul pubblico impiego, si rileva che permettere una tale facoltà alle amministrazioni, violerebbe i principi di imparzialità e trasparenza cui deve essere improntata l’azione amministrativa della P.A. E’ quanto ha messo nero su bianco il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel testo della nota n.36924/2012, in risposta a una richiesta di intervento in tal senso formulata dall’Università di Salerno.

Secondo Palazzo Vidoni, il reclutamento dei dirigenti non contempla la possibilità di bandire concorsi a tempo determinato per l’accesso alla qualifica e di trasformarli successivamente i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Se così non fosse, prosegue la nota, la facoltà di trasformazione determinerebbe violazione dei principi costituzionali di imparzialità e trasparenza della p.a., traducendosi in discrezionalità della stessa amministrazione, con il rischio di operare delle scelte personalistiche. Senza tralasciare che, per il reclutamento dei dirigenti, una simile possibilità configgerebbe con i principi che regolano l’autonomia della dirigenza e la separazione delle competenze tra il vertice politico e quello amministrativo.

Anche se si dovesse sottolineare l’autonomia riconosciuta alle amministrazioni pubbliche di definire regolamenti concorsuali propri, così come prevede l’art.70, comma 13 del dlgs n.165/2001, gli stessi devono essere sempre coerenti con la Carta costituzionale e fondati sulla disciplina contenuta nella fonte di rango primario. Da queste considerazioni, la Funzione Pubblica rileva la nullità della clausola del bando di concorso che consente all’amministrazione di trasformare il contratto di lavoro da tempo determinato in indeterminato.
E, a voler completare il quadro negativo, Palazzo Vidoni sottolinea anche il divieto generale di conversione del rapporto contenuto all’articolo 36, comma 5 del citato T.U., nella parte in cui la violazione di disposizioni imperative riguardante l’assunzione di lavoratori da parte della P.A., non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le stesse, ferme restando le relative responsabilità e l’applicazione di sanzioni.
CHIARO?
ANONIMUS
Di ANONIMUS  (inviato il 03/10/2012 @ 15:11:10)
# 12
Chi sarà la prossima fortunata?vuoi vedere che sarà la fdanzata di un consigliere di maggioranza.Penso proprio di no sono troppo onesti per fare questo imbroglio.SVEGLIATEVI NON MANTENETE IL SACCO(ai consiglieri perbene di maggioranza)
Di Anonimo  (inviato il 03/10/2012 @ 17:29:32)
# 13
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Di air max one grise femme  (inviato il 04/04/2017 @ 11:13:21)
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